1° fase: dichiarazione di disponibilitàIl Tribunale deve, entro 15 giorni dalla presentazione della dichiarazione di disponibilità della coppia, trasmettere la domanda ai servizi sociali competenti.
La prima tappa, per chi desideri adottare un bambino straniero, è la presentazione della dichiarazione di disponibilità al Tribunale per i Minorenni competente per territorio. La competenza è individuata sulla base della residenza dei coniugi. Generalmente il Tribunale per i Minorenni è presente nel capoluogo di ogni regione.
Nel caso di cittadini italiani residenti all'estero, il tribunale competente al quale ci si deve rivolgere per inoltrare la domanda è quello dell'ultimo domicilio dei coniugi; in mancanza di precedente domicilio, la legge prevede la competenza del Tribunale per i Minorenni di Roma.
Una volta individuato il Tribunale, occorrerà rivolgersi all’ ufficio di cancelleria civile per presentare la "dichiarazione di disponibilità" all'adozione internazionale. Gli aspiranti all'adozione infatti non vantano un diritto ad ottenere un bambino ma possono solo esprimere la loro disponibilità ad adottarne uno. Unico scopo dell’adozione è quello di soddisfare il diritto di ogni bambino ad avere una famiglia. Unitamente alla dichiarazione di disponibilità vanno allegati i seguenti documenti in carta semplice:
1. Certificato di nascita dei richiedenti 2. Stato di famiglia 3. Dichiarazione di assenso all’adozione da parte dei genitori degli adottanti 4. Certificato rilasciato dal medico curante 5. Certificati economici: mod.101 o mod.740 6. Certificato del Casellario giudiziale dei richiedenti 7. Atto notorio o dichiarazione sostitutiva che tra i coniugi non esiste separazione neanche di fatto.
In conformità al disposto dell'art.6 della legge n.184/1983 possono presentare la dichiarazione di disponibilità:
- le coppie coniugate o che abbiano convissuto stabilmente per almeno tre anni prima del matrimonio (le coppie devono cioè essere comunque sempre coniugate al momento della presentazione della dichiarazione di disponibilità)
- con una differenza massima entrambi di 45 anni (e minima di 18) con il figlio da adottare, anche se non è preclusa l’adozione quando il limite massimo è superato di non più di 10 anni da uno solo dei due coniugi ovvero quando i coniugi siano genitori di figli, naturali o adottivi, di cui uno sia minore, o quando l’adozione riguardi un fratello o una sorella di un minore già adottato dalla coppia stessa.
- in possesso delle capacità di educare, istruire e mantenere il figlio adottivo (requisiti che saranno oggetto dell'indagine dei Servizi territoriali, dopo il primo controllo da parte del Tribunale).
Se il Tribunale per i minorenni ravvisa la manifesta carenza dei requisiti sopra descritti, pronuncia immediatamente un decreto di inidoneità.
Qualora invece non vi sia stato niente da rilevare, entro 15 giorni dalla presentazione della dichiarazione di disponibilità, il giudice minorile trasmette la documentazione relativa alla coppia aspirante, ai servizi degli Enti locali.
2° fase: l’istruttoriaEntro 4 mesi dall’invio della documentazione da parte del Tribunale per i Minorenni, i Servizi sociali locali debbono redigere un’apposita relazione che contenga le loro valutazioni sugli aspiranti genitori adottivi.
I servizi degli Enti locali hanno un ruolo importante e delicato, quello cioè di procedere, per quanto possibile, ad un’analisi della coppia finalizzata a ricavare informazioni sulle potenzialità genitoriali degli aspiranti genitori adottivi. Perciò essi procedono ad una serie di colloqui volti a conoscere la storia personale, familiare e sociale dei componenti della coppia. Terminati tali incontri, l’équipe incaricata provvederà alla stesura di una relazione da inviare al Tribunale, in modo da fornire al giudice gli elementi di valutazione sulla coppia.
3° fase: Decreto di idoneitàEntro 2 mesi da quando ha ricevuto la relazione redatta dai Servizi sociali, il Tribunale per i Minorenni deve pronunciarsi sull’idoneità o meno degli aspiranti genitori adottivi. Tale termine non è considerato quale termine vincolante.
Ricevuta la documentazione da parte dei servizi sociali, il Tribunale convoca i coniugi e li invita a fornire eventuali necessarie delucidazioni su alcuni punti della relazione. Se lo ritiene opportuno può disporre ulteriori approfondimenti; se ritiene esauriente l'istruttoria dei Srvizi, deciderà se rilasciare il decreto di idoneità, o al contrario, emettere un decreto attestante l’insussistenza dei requisiti per l’adozione.
4° fase: Il mandato all’ente autorizzatoEntro un anno dal rilascio del decreto di idoneità la coppia deve conferire l’incarico ad iniziare la procedura adottiva ad un ente autorizzato.
Una volta in possesso del decreto di idoneità, la coppia può attivare le procedure per l’adozione internazionale rivolgendosi ad uno degli Enti autorizzati dalla Commissione per le Adozioni internazionali. La legge stabilisce che l’adozione internazionale possa svolgersi solo attraverso l’opera di tali Enti, perciò il conferimento del mandato ad uno di essi è un passo obbligato. L’Ente seguirà la coppia espletando gli adempimenti richiesti dalla legislazione nazionale e straniera.
Una volta conferito il mandato, il decreto di idoneità conserva la sua efficacia per tutto lo svolgimento della procedura adottiva.
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