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. :  L'Adozione Internazionale - Legislazione

 
LA PROCEDURA ADOTTIVA

La procedura adottiva di minori stranieri è regolata da una serie complessa di norme il cui pieno rispetto risulta chiaramente indispensabile perchè il procedimento di adozione possa concludersi efficacemente.

Nell’espletamento di tutte le pratiche occorrerà perciò osservare scrupolosamente i dettami della leggi nazionali contemperandoli con quelli previsti dalle norme dei paesi stranieri in cui si svolge l’adozione.

 
  Legislazione Nazionale
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L’adozione internazionale è, nel nostro paese, disciplinata dagli articoli da 29 a 43 della legge n.184/1983 cosí come modificati dalla legge n.476/1998  (che ha ratificato e reso esecutiva la Convenzione dell’Aja del 29 maggio 1993) e dalla  successiva legge di riforma  n.149/2001.

La legge 184/1983 prevede che l’adozione di minori stranieri ha luogo conformemente ai principi e secondo le direttive della Convenzione dell’Aja del 29 maggio 1993 per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale.

Legge 28 marzo 2001, n. 149
(pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 26 aprile 2001, n. 96)
Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile.

 
  Legislazione Internazionale
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La Convenzione dell’Aja è il principale documento normativo che regola il complesso procedimento di adozione internazionale. Trattandosi di una convenzione, ovvero di un accordo tra diversi paesi, essa avrà efficacia solo nell’ambito territoriale di quei paesi che hanno provveduto a ratificarla o che, in fasi successive, ad essa hanno aderito.

I principi fondamentali di tale Convenzione sono quelli che sanciscono:
-   la centralità del superiore interesse del minore
-   il principio di sussidiarietà, per cui il minore ha diritto a vivere nella propria famiglia e nel proprio Paese, e solo ove ciò non sia possibile è ammessa l’adozione internazionale;
-   la cooperazione tra gli Stati al fine di prevenire la sottrazione, la vendita o la tratta dei minori.

Naturalmente occorrerà tener conto anche degli elementi normativi propri dei singoli paesi nei quali si svolge il procedimento adottivo.

   
   
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